CUB Sanità Milano – viale Lombardia, 20 sanitanazionale@cub.it

  

 Al Presidente della Regione Emilia Romagna

BonacciniStefano;

segreteriapresidente@regione.emilia-romagna.it

e p.c. alla vicepresidente

Schlein Elly;

vicepresid@regione.emilia-romagna.it

all’assessore alla salute Regione Emilia Romagna

Donini Raffaele;

sanita@regione.emilia-romagna.it

alla direttrice Cura della Persona, Salute e Welfare

Kiriakoula Petropulaco;

ersalute@regione.emilia-romagna.it

 

Oggetto: richiesta di sospensione dell’invio di comunicazioni agli Operatori Sanitari riguardanti la necessità di sottoporsi alla vaccinazione contro SARS-COV 2 secondo la Nota della regione Emilia Romagna del 29/3/2021.

Egregio Presidente.

In relazione alla nota in oggetto, siamo a rappresentarLe quanto segue. Premesso che tale nota è  inferiore rispetto al d.l. 44 del 1/4/2021 che legifera sulla stessa materia, per cui diffidiamo dall'applicazione, si fa notare che la nota stessa viene emessa sulla base di presupposti del tutto opinabili. 

Nel merito:

1) Nella nota si sostiene che “il SARS-COV 2 è un virus altamente infettivo per il quale manca ancora una reale terapia efficace" .  A tal proposito si ricorda  il recente provvedimento del Consiglio di Stato che  ha sospeso un precedentemente provvedimento del Tar del Lazio che autorizzava cure domiciliari alternative rispetto a quelle, praticamente inesistenti dettate dall' AIFA. Il Consiglio di Stato ha preso atto che i medici hanno totale libertà di scelta terapeutica per cui si pone il problema, dal punto di vista dell' urgenza, di sospendere i protocolli AIFA. In sostanza i medici potranno curare con farmaci di loro scelta senza limitazioni. Quindi i potenziali pazienti, come i medici, possono contare su cure domiciliari legittime. Per cui l' affermazione " manca ancora una terapia efficace" della Vostra nota è scorretta.

2) Riguardo l' affermazione “i vaccini anti SARS-COV 2 presentano un profilo di efficacia e di sicurezza sovrapponibile a quello della maggior parte dei vaccini oggi in uso che, è bene ricordare, rientrano tra i farmaci più studiati e controllati e con profilo di sicurezza maggiormente seguito nel tempo” si fa notare che come riportato sul sito dell' AIFA e le FAQ relative, nel Rapporto dell' ISS n.4/ 2021 del 13/3/2021, nei fogli illustrativi la condizione per cui un vaccinato non possa trasmettere il virus non è dimostrata, in quanto i vaccinati possono contrarre il virus e contagiare gli altri, come non sviluppare immunità. Inoltre si fa notare come nessun vaccino anti SARS-COV 2 abbia ancora l’autorizzazione definitiva alla messa in commercio,  che si tratta di farmaci sperimentali di cui si stanno studiando in itinere i numerosi effetti avversi, anche non indicati nei fogli illustrativi; che detti farmaci utilizzano tecnologie  innovative a m-RNA completamente differenti rispetto ai vaccini classici; ed infine che , come riportato nel consenso informato che vienechiesto di firmare prima di sottoporsi alla vaccinazione, si afferma che non si conoscono effetti a medio e lungo termine. Riguardo l' affermazione “i vaccini a m-RNA non hanno controindicazioni neppure in caso di immunosoppressione se non una risposta anticorpale inferiore. Del tutto rare risultano le possibili reazioni allergiche gravi( anafilattiche)", si fa notare che anche il d.l. 44/2021 sostiene che “in caso di accertato pericolo della salute attestate dal Medico di Medicina Generale la vaccinazionenon è obbligatoria” per cui si considera che tali vaccini possano non essere del tutto sicuri.

3) In riferimento alla Vostra affermazione " le misure di prevenzione ed i DPI non sono in grado di fornire una tutela sempre completa"  si intende forse che i normali dispositivi di protezione individuali, se usati correttamente e tutti i protocolli aziendali finora in essere , sono ritenuti non sufficienti e non validi a proteggere i lavoratori stessi, i colleghi e l' utenza? Quindi i datori di lavoro dovrebbero spiegare se i dispositivi messi a disposizione del lavoratore siano da ritenersi sicuri ed efficaci, perché se non lo sono devono giustificarne il motivo e assumersi le responsabilità di aver esposto il lavoratore ad un rischio.

3) In riferimento al ricorso all' art 2087 COD.CIV. e al D.Lgs 81/2008 della succitata nota,si sostiene che tale approccio non è corretto perché tali norme sono previste a tutela del lavoratore e non il contrario e che, secondo i quali ,il datore di lavoro potrebbe assolvere ad ogni eventuale obbligo con la semplice informativa.

Inoltre non risulta applicabile l' art.279 comma 2 lett.a del DLGS 81/2008 che prevede la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni dall' agente biologico presente nella lavorazione da somministrare a cura del medico competente. L' allegato XLVI al dlgs 81/2008 individua il covid-19 come agente biologico del gruppo 3, individuando anche come misura di sicurezza le vaccinazioni che però non sono indicate allo stato come disponibili. La definizione di agente biologico del gruppo 3 costituisce un serio rischio per i lavoratori, può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche e terapeutiche. Per cui ogni comunicazione che riguardi l' obbligo della vaccinazione anti covid come sicura, efficace garantita deve prevedere una dichiarazione di responsabilità per i rischi derivanti da tale somministrazione , considerato che , come detto sopra, si tratta di una sperimentazione in fase 3 e che, come indicato negli stessi fogli illustrativi, non previene il contagio del virus SARS-COV 2.

4) In riferimento al sostegno della necessaria copertura vaccinale si dice che la “diminuzione del numero di casi tra gli operatori sanitari e' al 2% circa”. Questa può essere ascritta anche al fatto che dopo oltre un anno di pandemia la grande maggioranza degli Operatori Sanitari si è infettata ed è guarita dal virus. Chiediamo di visionare i dati che hanno portato alla stima da voi effettuata.

5) Su quali indicazioni scientifiche si ritiene che personale infettato e guarito dal SARS-COV 2, che ha quindi sviluppato immunoprotezione naturale, si deve sottoporre a vaccinazione? Chiediamo documentazione e riferimenti a riguardo.

6) Da numerose fonti ufficiali si apprende come non siano conosciuti i tempi di copertura della vaccinazione e che persone vaccinate possono reinfettarsi ed agire da veicolo di trasmissione del virus. Pertanto gli Operatori Sanitari devono comunque mantenere le misure di prevenzione di trasmissione del virus.

È già nell' esperienza comune la casistica di operatori vaccinati contagiati e ammalati.

7) Nella nota in oggetto non vengono presi in considerazione eventi avversi, decessi post vaccino, personale sanitario infettato nonostante la vaccinazione, vaccini ritirati in buona parte dell’Europa ed altro ancora. Terapie sperimentali non arrivate alla conclusione dell’iter di approvazione che ad inizio campagna vaccinale venivano date per efficaci e sicure,   nonostante fossero ormai emersi da più parti dubbi sia sull’efficacia e la sicurezza.

In conclusione, tutto quanto premesso:

Come si può coniugare tutto ciò con l' obbligo a tale vaccinazione  con l’articolo 32 della costituzione? Si può obiettare che in tempi di emergenza i diritti costituzionali possono essere sospesi per fini di salute pubblica. Si tratterebbe di una affermazione che non condividiamo assolutamente.  Ma in ogni caso un provvedimento del genere dovrebbe fondarsi su risultanze mediche, sanitarie, scientifiche di chiara evidenza. Che allo stato attuale mancano.

Inoltre la legge 219/2017 sul Consenso Informato “tutela il diritto all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato se privo del consenso libero ed informato della persona interessata”. Inoltre: “ogni persona ha il dritto di essere informata in modo completo, aggiornato e comprensibile riguardo ai rischi dei trattamenti sanitari, nonché delle possibili alternative”. Infine: “Il tempo di comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura”. Perché tali fondamentali riferimenti legislativi non sono stati per nulla considerati nella nota in oggetto?

La Risoluzione 2337/2020 del Consiglio d’Europa, art.3 “sottolinea che non bisogna permettere che la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto diventino vittime collaterali della pandemia” e “mette in guardia contro il rischio di abuso, da parte dei governi, dei poteri eccezionali”.

Inoltre “L’Assemblea è cosciente che l’aderenza alle misure emergenziali alle norme democratiche non può essere valutata facendo astrazione dal regime costituzionale” ed invita gli Stati membri” a rispettare il sistema di equilibrio democratico”.

Nella risoluzione 2361/2021 del Consiglio d’Europa, l’Assemblea esorta gli Stati membri a “mettere in atto programmi indipendenti di indennizzo dei vaccini per garantire il risarcimento dei danni indebiti e dei danni derivanti da vaccinazione” e ad “attuare efficaci sistemi di monitoraggio dei vaccini”; raccomandazione entrambe disattese grazie allo scudo penale  e ad una raccolta “passiva” delle segnalazioni degli effetti avversi dei vaccini stessi.

Inoltre, nella medesima risoluzione art. 7.3.1 e 2, invita a “garantire che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno è politicamente, socialmente o altrimenti sotto pressione per vaccinarsi, se non lo desiderano da soli”, elementi completamente disattesi dalla nota in oggetto.

Premessi tutti questi motivi si chiede il ritiro della nota in oggetto e si diffida dall’adottare provvedimenti di sospensione lavorativa basati su un giudizio di non idoneità agli operatori sanitari e socioassistenziali che desiderano approfondire le possibili conseguenze della vaccinazione o che per qualunque ragione ideologica, di salute o prudenziale scelgano di differire o di non sottoporsi alla vaccinazione anti covid 19 o anti SARS-COV 2.

Vi chiediamo inoltre di far conoscere la presente diffida ai medici competenti potenzialmente interessati alla emanazione di tali giudizi di idoneità, affinché tengano condotte consone ai diritti individuali dei lavoratori e lavoratrici esaminati.

La presente vale quale formale diffida, costituzione in mora, atto interruttivo di ogni prescrizione e ad ogni effetto di legge.

 

Per CUB Sanità

A.Zanetti

(segreteria nazionale)

Commenti

Post popolari in questo blog

Covid19: due schieramenti nel movimento comunista

Un invito ai compagni e alle compagne